Art. 4.
(Consiglio di presidenza
delle sezioni consultive).

      1. La disciplina del Consiglio di presidenza è modificata in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) modificare la denominazione in «Consiglio di presidenza delle sezioni consultive», limitando le competenze alle questioni inerenti i consiglieri con funzioni consultive e prevedere che il Consiglio di presidenza delle sezioni consultive sia composto:

              1) dal Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva, che lo presiede;

              2) dai due presidenti di sezioni consultive più anziani in servizio;

              3) da quattro consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato;

              4) da quattro consiglieri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

              5) da due consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato in sede consultiva con funzioni di supplenti dei componenti di cui al numero 3);

          b) prevedere che all'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5) della lettera a) partecipino i consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato in sede consultiva con voto personale, segreto e diretto;

          c) prevedere che i componenti elettivi durino in carica quattro anni e non siano immediatamente rieleggibili;

 

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          d) prevedere che al Consiglio di presidenza delle sezioni consultive siano attribuite le seguenti funzioni:

              1) verifica dei titoli di ammissione dei componenti eletti dai membri del Consiglio di Stato in sede consultiva e decisione sui reclami attinenti alle elezioni;

              2) disciplina con regolamento interno del funzionamento del Consiglio di presidenza delle sezioni consultive;

              3) potere di proposta per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;

              4) predisposizione di elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

              5) definizione dei criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi fra le sezioni;

              6) determinazione dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei consiglieri;

              7) potere deliberativo nelle seguenti materie:

                  7.1) assunzioni, assegnazioni di funzioni, promozioni, conferimento di uffici direttivi e ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei consiglieri;

                  7.2) provvedimenti disciplinari riguardanti i consiglieri;

                  7.3) conferimento ai consiglieri di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

                  7.4) dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza, per i consiglieri, a condizione che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

 

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                  7.5) redazione delle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario, prevedendo il parere del consiglio di amministrazione;

                  7.6) fissazione dei criteri di formazione delle commissioni speciali;

                  7.7) collocamento fuori ruolo;

          e) prevedere che ai consiglieri si applichi l'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e che il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale sia richiesto dal Consiglio di presidenza delle sezioni consultive;

          f) prevedere che il Consiglio di presidenza delle sezioni consultive possa disporre ispezioni sui servizi di segreteria, affidando l'incarico a uno dei suoi componenti.